Indice
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
Art. 2 – Forma giuridica
Art. 3 – Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime della forma pensionistica
Art. 5 – Destinatari
Art. 6 – Scelte di investimento
Art. 7 – Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
Art. 11 – Erogazione della rendita
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 – Anticipazioni
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del Fondo
Art. 15 – Assemblea dei Delegati, Criteri di costituzione e composizione
Art. 16 – Assemblea dei Delegati, Attribuzioni
Art. 17 – Assemblea dei Delegati, Modalità di funzionamento e deliberazioni
Art. 18 – Consiglio di amministrazione,Criteri di costituzione e composizione
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 – Consiglio di amministrazione, Attribuzioni
Art. 21 – Consiglio di amministrazione, Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 22 – Presidente
Art. 23 – Responsabile del Fondo
Art. 24 – Collegio Sindacale, Criteri di costituzione
Art. 25 – Collegio Sindacale, Attribuzioni
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 26 – Incarichi di gestione
Art. 27 – Conflitti di interesse
Art. 28 – Gestione amministrativa
Art. 29 – Sistema di contabilità
Art. 30 – Esercizio sociale e Bilancio
PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI
Art. 31 – Modalità di adesione
Art. 32 – Trasparenza nei confronti dei Soci Beneficiari
Art. 33 – Comunicazioni e reclami
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 34 – Modifica dello Statuto
Art. 35 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 36 – Clausola compromissoria
Art. 37 – Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- E’ costituito il FONDO PENSIONE GEPRE, di seguito denominato Fondo.
- Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.35.
- Il Fondo ha sede in Roma.
Art. 2 – Forma giuridica
Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito denominata COVIP, ai sensi del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 Disciplina delle forma pensionistiche complementari, di seguito denominato Decreto.
Art. 3 – Scopo
Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse, nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime della forma pensionistica
- Il Fondo è in regime di contribuzione definita.
- L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
- Al Fondo partecipano due categorie di Soci: I Soci Aderenti e i Soci Beneficiari.
- La categoria dei Soci Aderenti è costituita da datori di lavoro tenuti al versamento di contributi previsti dalle rispettive Fonti Istitutive, finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali di cui al precedente art. 3, in favore dei propri prestatori di lavoro.
- La categoria dei Soci Beneficiari è costituita da prestatori di lavoro dipendente o autonomo, che operano per un Socio Aderente con qualsiasi tipo di contratto, a favore dei quali – in conformità a quanto disposto dalle rispettive Fonti Istitutive – il Socio Aderente è tenuto al versamento di contributi finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali di cui all’art. 3, purché:
- hanno manifestato la volontà di aderire al Fondo mediante sottoscrizione della domanda di adesione, preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla legge;
- hanno aderito con conferimento tacito del trattamento di fine rapporto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del Decreto.
- I Soci Beneficiari si distinguono in:
- “vecchi iscritti” ovverosia prestatori di lavoro che alla data del 28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari, comunque denominate, istituite prima del 15 novembre 1992;
- “nuovi iscritti” ovverosia prestatori di lavoro che si trovano in condizione diversa da quella precedente.
- Mantengono la qualità di Soci Beneficiari coloro che sono destinatari delle previsioni, in materia di previdenza complementare, stabilite dalle rispettive fonti istitutive che fruiscano di assegni straordinari in forma rateale di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 158, sulla base di accordi che ne prevedano la possibilità.
- Mantengono, inoltre, la qualità di Soci Beneficiari coloro che hanno cessato di contribuire al Fondo, per rinuncia volontaria o per perdita dei requisiti di partecipazione, con richiesta di conservazione della posizione, già denominati Soci Silenti, nonché coloro che hanno modificato il loro rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo o viceversa, e che per qualunque causa non versino contributi.
- La qualifica di Socio risulta acquisita, condizionatamente alla verifica dei requisiti richiesti, con accettazione della domanda di adesione.
Art. 6 – Scelte di investimento
- Il Fondo gestisce le proprie risorse attraverso polizze assicurative stipulate con Imprese di assicurazione di cui al decreto legislativo n. 209/2005 e successive integrazioni e modificazioni.
- Per il conferimento tacito del trattamento di fine rapporto, di seguito denominato TFR, è prevista la stipulazione di contratti di assicurazione nelle linee dotate dei requisiti di garanzia ai sensi della normativa vigente.
- La Nota informativa contiene la descrizione delle caratteristiche delle polizze stipulate dal Fondo.
- L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
Spese relative alla fase di accumulo:- direttamente a carico dei Soci Aderenti in cifra fissa;
- indirettamente a carico dei Soci Beneficiari in misura percentuale sui contributi versati e sui rendimenti annuali secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate.
Spese relative alla fase di erogazione della rendita, secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate.
- Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
- 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del Socio Beneficiario, del Socio Aderente e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
- La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei Soci Aderenti e dei Soci Beneficiari è stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto.
- Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, il Socio Beneficiario determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, nel rispetto delle Fonti istitutive e dello statuto del Fondo.
- E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla legge, riportati nella Nota informativa.
- L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico dei Soci Beneficiari né dei Soci Aderenti, salvo diversa volontà degli stessi. Nel caso in cui il Socio Beneficiario contribuisca al Fondo è dovuto anche il contributo del Socio Aderente, stabilito dalle fonti istitutive.
- In costanza del rapporto di lavoro il Socio Beneficiario ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con la conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del Socio Aderente, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. Il Socio Beneficiario che ha sospeso la contribuzione a proprio carico può riattivarla in qualsiasi momento.
- Il Socio Beneficiario può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
- Il Socio Beneficiario che ha cessato il rapporto di lavoro con il Socio Aderente può, volontariamente, proseguire la contribuzione per la quota a proprio carico, nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- In caso di mancato o ritardato versamento, il Socio Aderente è tenuto a reintegrare la posizione individuale del Socio Beneficiario nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
- Il Fondo invia ai Soci Beneficiari – anche mediante sistemi telematici – un rendiconto annuale, nel quale sono indicati i contributi complessivamente versati, la valorizzazione delle singole posizioni individuali e le eventuali altre informazioni previste dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
- La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza del Socio Beneficiario, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite nonché dai versamenti volontari, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- La posizione individuale è rivalutata in base al rendimento della gestione assicurativa di cui all’art. 6.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
- Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza del Socio Beneficiario, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il Socio Beneficiario che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dal Socio Beneficiario, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- Il Socio Beneficiario ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti la disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- Il Socio Beneficiario ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Socio Beneficiario può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
- Il Socio Beneficiario che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- Il Socio Beneficiario che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.
Art. 11 – Erogazione della rendita
- Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
- A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
- Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Il Socio Beneficiario, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
- Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il Socio Beneficiario che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti la disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del Socio Aderente (datore di lavoro) a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti la disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
- riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto;
- mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
- In caso di decesso del Socio Beneficiario prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dai beneficiari espressamente indicati dal Socio beneficiario, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
- Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
- Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
- Il Socio Beneficiario può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dal Socio Beneficiario per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta del Socio Beneficiario e in qualsiasi momento.
- Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
Art. 14 – Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
- l’Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.
Art. 15 – Assemblea dei Delegati, Criteri di costituzione e composizione
- Possono intervenire all’Assemblea con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Soci Aderenti e dei Soci Beneficiari.
- Il numero dei Delegati espressi dai soci Aderenti deve essere pari al numero dei Delegati espressi dai Soci Beneficiari.
- I Delegati dei Soci Beneficiari sono eletti con i criteri di seguito indicati:
- presso ciascun Socio Aderente, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sono eletti i Delegati in rappresentanza dei Soci Beneficiari che operano a favore del medesimo Socio Aderente. A tale fine presso ciascun Socio Aderente sono costituite apposite commissioni elettorali – di cui fa parte come osservatore anche un membro designato dal Socio Aderente – che provvedono a compiere le operazioni necessarie per l’elezione dei Delegati;
- il numero dei Delegati eletti deve essere proporzionale al numero dei Soci Beneficiari operano a favore del medesimo Socio Aderente, ed è così stabilito:
- fino a 100 Soci Beneficiari è eletto un Delegato;
- oltre 100 Soci Beneficiari sono eletti due Delegati;
- oltre 1000 Soci Beneficiari sono eletti tre Delegati;
- oltre 5000 Soci Beneficiari sono eletti quattro Delegati.
- Ciascun Socio Aderente designa liberamente i propri Delegati, comunque sia in numero pari a quello dei Delegati dei Soci Beneficiari che operano a suo favore.
- Ciascun Socio Aderente comunica per iscritto al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei propri Delegati e dei Delegati dei Soci Beneficiari che operano a suo favore, entro trenta giorni, rispettivamente, dalla designazione o dalla nomina.
- Ciascun Delegato rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui venga a mancare un Delegato per qualsiasi causa, questi è sostituito dal primo dei non eletti, se rappresenta i Soci Beneficiari, o da altro designato, se rappresenta i Soci Aderenti. In mancanza si procede con la procedura ordinaria di elezione.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati, Attribuzioni
- L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
- L’Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito:
- all’approvazione del Bilancio di esercizio;
- alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, scelti anche fra i non associati e determina l’eventuale emolumento dei componenti;
- alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio Sindacale, scelti anche fra i non associati e determina l’emolumento dei componenti.
- L’Assemblea in seduta straordinaria delibera in merito:
- alle modifiche statutarie;
- all’eventuale scioglimento anticipato del Fondo ed alla nomina del liquidatore o dei liquidatori.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati, Modalità di funzionamento e deliberazioni
- L’Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede del Fondo, su convocazione del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del Bilancio e comunque ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei Delegati.
- La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, e-mail ovvero altri mezzi idonei a provare il ricevimento da parte del destinatario, spedita ai Soci Aderenti ed ai Delegati dei Soci Beneficiari, con almeno otto giorni di anticipo.
- Nella lettera di convocazione debbono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data, e l’ora dell’adunanza dell’Assemblea.
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice civile.
- L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
- Il numero di voti esprimibili in Assemblea dai Delegati dei Soci Beneficiari è pari a quello dei Delegati dei Soci Aderenti.
- Il Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per Assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
- Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Presidente del Fondo, assistito da un segretario, anche non Socio. I Delegati dei Soci Aderenti e dei Delegati dei Soci Beneficiari debbono firmare un apposito foglio delle presenze che attesti la loro partecipazione all’Assemblea, in alternativa, il Presidente può disporre che i Delegati firmino in calce il verbale dell’Assemblea.
- Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio, ovvero, nei casi di Assemblea tenuta in sedi distinte collegate in via telematica, di partecipazione di un numero di Delegati superiore a 50 o di altri casi analoghi che impediscano lo svolgimento dell’Assemblea nei modi tradizionali, tale verbale è redatto da un terzo non Socio scelto dai presenti e, successivamente, può essere depositato presso un notaio ai fini delle formalità conseguenti.
Art. 18 – Consiglio di Amministrazione, criteri di costituzione e composizione
- Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari di membri, da un minimo di due ad un massimo di otto, salva la possibilità dell’Assemblea di elevarne il numero fino ad un massimo di sedici.
- Il Consiglio di Amministrazione è composto per la metà da membri eletti dai Soci Beneficiari e per l’altra metà da membri designati dai Soci Aderenti.
- Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla legge.
- La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
- Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più dei Consiglieri designati dai Soci Aderenti, questi ultimi hanno facoltà di sostituirli con nomina diretta. Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più degli altri Consiglieri, questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti, fermo restando che, in mancanza, si dovrà procedere a nuove elezioni nella prima Assemblea successiva. Il mandato dei Consiglieri subentrati in sostituzione di quelli venuti a mancare scadrà alla prima Assemblea successiva.
- Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
- Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
- Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione, attribuzioni
- Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo, che non siano espressamente attribuiti all’Assemblea.
- In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- definisce gli indirizzi generali e di gestione del Fondo;
- individua le forme di gestione dei contributi e stipula le relative convenzioni;
- individua i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e contabile del Fondo e stipula le relative convenzioni;
- individua uno o più soggetti a cui affidare l’erogazione delle prestazioni pensionistiche e stipula le relative convenzioni;
- nomina e revoca il Responsabile del Fondo, anche tra gli Amministratori;
- predispone il progetto di Bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- propone le modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- provvede alle modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di interventi normativi o regolamentari, o di sopravvenute disposizioni della COVIP, portandole a conoscenza dell’Assemblea nella prima riunione utile;
- segnala alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Decreto;
- delibera sull’accettazione delle domande di adesione al Fondo, con facoltà di delegare tale attribuzione al Responsabile del Fondo.
Art. 22 – Consiglio di amministrazione, modalità di funzionamento e responsabilità
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l’anno, anche in luogo diverso dalla sede del Fondo, purché in Italia, per deliberare in merito al progetto di Bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta.
- La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, almeno tre giorni prima dell’adunanza, ovvero, casi di urgenza, mediante telegramma, e-mail o telefax inviati con almeno 48 ore di anticipo. L’avviso deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data, e l’ora dell’adunanza.
- La riunione del Consiglio di Amministrazione può tenersi anche in video e/o audio conferenza, nonché con altri sistemi telematici che consentano la discussione simultanea e lo scambio di dati ed informazioni, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed i segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi.
- Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
- Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
- Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
- Il Presidente del Fondo è nominato dall’Assemblea, ove questa non vi provveda è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
- La carica di Presidente è affidata per un triennio ad uno degli Amministratori designati dai Soci Aderenti, successivamente, sempre per un triennio successivo, ad uno degli Amministratori designati dai Soci Beneficiari, e così di triennio in triennio.
- Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, dinanzi ai terzi ed in giudizio.
- Il Presidente del Fondo – tra l’altro – ha il compito di intrattenere rapporti con la COVIP, nonché di trasmettere alla stessa i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Decreto.
Art. 23 – Responsabile del Fondo
- Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne determina anche gli eventuali emolumenti.
- Il Responsabile del Fondo può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabiliti dalla legge.
- Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
- Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla legge.
- Il Responsabile del Fondo svolge la sua attività in maniera autonoma e indipendente, riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito al suo operato e nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice civile. In particolare spetta al Responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse dei Soci, nel rispetto della legge e dello statuto;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla legge;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare i Soci;
- Il Responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ove non vi provveda il Presidente od un altro componente del Consiglio di amministrazione a ciò delegato.
- La carica di Responsabile del Fondo è rinnovabile.
Art. 24 – Collegio Sindacale, criteri di costituzione
- Il Collegio Sindacale è costituito da due componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea, che provvede anche alla nomina del relativo Presidente.
- Nella nomina dei Sindaci deve essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie dei Soci (Aderenti e Beneficiari).
- Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
- La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
- Tutti i Sindaci devono essere Revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
- I Sindaci restano in carica per tre esercizi consecutivi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
- I Sindaci sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
- Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
- Il compenso dei Sindaci è determinato dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata del loro ufficio (tre esercizi).
Art. 25 – Collegio Sindacale, attribuzioni
- Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice civile, ed esercita il controllo contabile sul Fondo. L’attività di controllo contabile è documentata nel libro indicato al successivo terzo comma, che resta depositato presso la sede del Fondo.
- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codice civile.
- Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- I Sindaci devono assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
- Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso di applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.
- Il Collegio Sindacale ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
- Il Collegio Sindacale ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 26 – Incarichi di gestione
La gestione delle risorse del Fondo è di tipo assicurativo ed è affidata a imprese di assicurazione di cui al decreto legislativo n. 209/2005 e successive integrazioni e modificazioni, individuati ai sensi della normativa vigente.
Art. 27 – Conflitti di interesse
La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 28 – Gestione amministrativa
- Al Fondo spetta curare ogni attività inerente alla gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
- la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- la tenuta della contabilità;
- la raccolta e gestione delle adesioni;
- la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- la gestione delle prestazioni;
- la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- gli adempimenti fiscali e civilistici.
- Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
- Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
- Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 29 – Sistema di contabilità
- Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalle disposizioni normative vigenti.
- Le scritture contabili e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni normative vigenti.
Art. 30 – Esercizio sociale e Bilancio
- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio dell’esercizio entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, quando lo richiedano particolari esigenze, entro 180 giorni dalla data di chiusura, accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio Sindacale.
- Il Bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione.
PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI
Art. 31 – Modalità di adesione
- L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei lavoratori che intendono associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla legge.
- All’atto dell’associazione il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
- L’aspirante Socio è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- La domanda di associazione è presentata dal lavoratore tramite il Socio Aderente a favore del quale opera, il quale la sottoscrive ai fini previsti dalla Fonte Istitutiva, nonché dallo statuto e dalla normativa del Fondo. La domanda di adesione impegna entrambi i firmatari e, per il soggetto datore di lavoro che non sia ancora Socio, vale anche come domanda di associazione.
- In caso di associazione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal Socio Aderente (datore di lavoro), comunica al lavoratore aspirante Socio l’avvenuta associazione, nonché le informazioni necessarie al fine di consentirgli l’esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 32 – Trasparenza nei confronti dei Soci Beneficiari
Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo statuto, il Bilancio dell’ultimo esercizio chiuso, la Relazione del Collegio Sindacale e tutte le altre informazioni utili all’aspirante Socio, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo e, su richiesta, possono essere inviati agli interessati.
Art. 33 – Comunicazioni e reclami
Il Consiglio di amministrazione definisce le modalità attraverso le quali i Soci possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza dei Soci sul sito internet del Fondo.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 34 – Modifica dello statuto
- Le modifiche dello statuto deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo sono sottoposte all’approvazione della COVIP.
- Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
- Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
Art. 35 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria. Rientrano tra le cause di scioglimento la sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo, oltre quelle derivanti da disposizioni di legge.
- Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di comunicarsi reciprocamente e di segnalare alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
- In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti dei Soci beneficiari, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 36 – Clausola compromissoria
- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e il Fondo che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti e un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede del Fondo.
- La sede dell’arbitrato sarà presso la sede del Fondo.
- Gli arbitri dovranno decidere entro novanta giorni dalla nomina e giudicheranno in via rituale secondo diritto.
- Le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.
- Gli arbitri determineranno come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
- Per quanto non previsto si farà riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, per quanto applicabili.
- Le modifiche e la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
Art. 37 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili.