GLI ORGANI

Assemblea dei Delegati

Criteri di costituzione e composizione

Possono intervenire all’Assemblea con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Soci Aderenti e dei Soci Beneficiari.
Il numero dei Delegati espressi dai soci Aderenti deve essere pari al numero dei Delegati espressi dai Soci Beneficiari.
I Delegati dei Soci Beneficiari e dei Soci Aderenti sono eletti con i criteri riportati nello Statuto del Fondo.
Ciascun Delegato rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Attribuzioni
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

  • L’Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito:
  • all’approvazione del Bilancio di esercizio;
  • alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, scelti anche fra i
  • non associati e determina l’eventuale emolumento dei componenti;
  • alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio Sindacale, scelti anche fra i non associati e determina l’emolumento dei componenti.

L’Assemblea in seduta straordinaria delibera in merito:

  • alle modifiche statutarie;
  • all’eventuale scioglimento anticipato del Fondo ed alla nomina del liquidatore o dei liquidatori.

Modalità di funzionamento e deliberazioni
L’Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede del Fondo, su convocazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del Bilancio e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei Delegati.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice civile.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

Consiglio di Amministrazione

Criteri di costituzione e composizione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari di membri, da un minimo di due ad un massimo di otto, salva la possibilità dell’Assemblea di elevarne il numero fino ad un massimo di sedici.
Il Consiglio di Amministrazione è composto per la metà da membri eletti dai Soci Beneficiari e per l’altra metà da membri designati dai Soci Aderenti.
Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla legge.
La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

Decadenza degli Amministratori
Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dello Statuto del Fondo.

  • Attribuzioni
    Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dallo Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo, che non siano espressamente attribuiti all’Assemblea.
    In particolare, il Consiglio di amministrazione:
  • definisce gli indirizzi generali e di gestione del Fondo;
  • individua le forme di gestione dei contributi e stipula le relative Convenzioni;
  • individua i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e contabile del Fondo e stipula le relative Convenzioni;
  • individua uno o più soggetti a cui affidare l’erogazione delle prestazioni pensionistiche e stipula le relative Convenzioni;
  • nomina e revoca il Responsabile del Fondo, anche tra gli Amministratori;
  • predispone il progetto di Bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • propone le modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • provvede alle modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di interventi normativi o regolamentari, o di sopravvenute disposizioni della COVIP, portandole a conoscenza dell’Assemblea nella prima riunione utile;
  • segnala alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
  • delibera sull’accettazione delle domande di adesione al Fondo, con facoltà di delegare tale attribuzione al Responsabile del Fondo.

Modalità di funzionamento e responsabilità
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l’anno, anche in luogo diverso dalla sede del Fondo, purché in Italia, per deliberare in merito al progetto di Bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto del Fondo con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

Il Presidente

Il Presidente del Fondo è nominato dall’Assemblea, ove questa non vi provveda è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
La carica di Presidente è affidata per un triennio ad uno degli Amministratori designati dai Soci Aderenti, successivamente, sempre per un triennio successivo, ad uno degli Amministratori designati dai Soci Beneficiari, e così di triennio in triennio.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, dinanzi ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente del Fondo – tra l’altro – ha il compito di intrattenere rapporti con la COVIP, nonché di trasmettere alla stessa i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Il Direttore (Responsabile del Fondo)

Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne determina anche gli eventuali emolumenti.
Il Responsabile del Fondo può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabiliti dalla legge.
Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
Il Responsabile del Fondo svolge la sua attività in maniera autonoma e indipendente, riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito al suo operato.
In particolare spetta al Responsabile del Fondo:

  • verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse dei Soci, nel rispetto della legge e dello statuto;
  • inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla legge;
  • vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare i Soci;

Il Responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ove non vi provveda il Presidente od un altro componente del Consiglio di amministrazione a ciò delegato.
La carica di Responsabile del Fondo è rinnovabile.

Collegio Sindacale

Criteri di costituzione
Il Collegio Sindacale è costituito da due componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea, che provvede anche alla nomina del relativo Presidente.
Nella nomina dei Sindaci deve essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie dei Soci (Aderenti e Beneficiari).
Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Tutti i Sindaci devono essere Revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi consecutivi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio.
I Sindaci sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
Il compenso dei Sindaci è determinato dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata del loro ufficio (tre esercizi).

Attribuzioni
Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice civile, ed esercita il controllo contabile sul Fondo.
Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
I Sindaci devono assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Il Collegio Sindacale ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Il Collegio Sindacale ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.