Regolamento Elettorale

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DELEGATI DEI SOCI

Premessa

Partecipano al Fondo Pensione Gepre, di seguito anche denominato in breve Fondo, due categoria di Soci, i Soci Aderenti e i Soci Beneficiari (Cfr. statuto).
La categoria dei Soci Aderenti è costituita da datori di lavoro tenuti al versamento di contributi per almeno uno dei trattamenti gestiti dal Fondo, in favore dei prestatori di lavoro iscritti al Fondo e che operano a loro favore.
La categoria dei Soci Beneficiari è costituita da prestatori di lavoro (dipendente o autonomo) che abbiano aderito al Fondo:

  • in modo espresso, mediante la sottoscrizione della domanda di adesione;
  • in modo tacito, mediante il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), il trattamento di fine mandato (TFM) ovvero altro trattamento analogo come stabilito dal contratto collettivo o individuale che regola il loro rapporto con un Socio Aderente.

Ai sensi dell’art. 15 dello statuto, l’Assemblea del Fondo è costituita dai Delegati designati dai Soci Aderenti e – in pari numero – dai Delegati eletti dai Soci Beneficiari.

 

 

Designazione dei Delegati dei Soci Aderenti

Ciascun Socio Aderente designa i propri Delegati, in numero pari a quello dei Delegati dei Soci Beneficiari che operano a suo favore.

 

 

Elezioni dei Delegati dei Soci Beneficiari

Le elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei Delegati sono indette dal Consiglio di amministrazione, che provvede a darne notizia ai Soci Beneficiari con un’apposita comunicazione:

  1. da inviare mediante posta elettronica;
  2. da pubblicare sul sito internet del Fondo;
  3. da affiggere nelle bacheche sindacali presenti sui luoghi di lavoro.

Le elezioni debbono essere indette almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza del mandato dei Delegati in carica e debbono svolgersi almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza dello stesso mandato. Qualora non vi provveda il Consiglio di Amministrazione, per qualunque causa, le elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei Delegati sono indette dal Presidente del Collegio sindacale almeno 150 (cento-cinquanta) giorni prima della scadenza del mandato dei Delegati in carica e debbono svolgersi almeno 40 (quaranta) giorni prima della scadenza dello stesso mandato.
La durata delle votazioni non può essere inferiore a due giorni lavorativi né superiore a cinque giorni lavorativi.

 

 

Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto al voto (elettorato attivo) tutti Soci Beneficiari con anzianità di almeno 60 (sessanta) giorni alla data in cui sono indette le elezioni.
Sono eleggibili (elettorato passivo) tutti i Soci Beneficiari con anzianità di almeno 120 (centoventi) giorni alla data in cui sono indette le elezioni.
Ciascun Socio Beneficiario può esprimere il proprio voto solo per i candidati della categoria alla quale appartiene, iscritti in una delle liste ammesse alla competizione elettorale.
Gli elenchi degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) sono redatti dal Consiglio di amministrazione e consegnati alla Commissione elettorale centrale entro il 50° (cinquantesimo) giorno antecedente quello fissato per le elezioni, per le verifiche di sua competenza.
Gli elenchi dei candidati Delegati (elettorato passivo) sono redatti dal Consiglio di amministrazione e consegnati alla Commissione elettorale centrale entro il 50° (cinquantesimo) giorno antecedente quello fissato per le elezioni, allo scopo di consentirgli di effettuare le verifiche di sua competenza.
Entro il 20° giorno antecedente quello delle elezioni la Commissione elettorale centrale approva gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) e dei candidati Delegati (elettorato passivo) idonei all’elezione, che deve depositare presso la sede del Fondo, pubblicare contestualmente sul sito internet del Fondo, per la consultazione da parte degli aventi diritto, e inoltrare alle Commissioni elettorali locali, se costituite.

 

 

Commissione elettorale

Contestualmente alla convocazione delle elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di amministrazione costituisce la Commissione elettorale centrale, composta da un numero dispari di membri da un minimo di tre a un massimo di sette.
Tutti i membri della Commissione elettorale e delle Commissioni elettorali locali devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli amministratori del Fondo dalla legge e/o dallo statuto, inoltre, non devono essere dipendenti, collaboratori o professionisti del Fondo, come pure non devono essere amministratori, sindaci, direttori, responsabili o procuratori del Fondo.
La sede della Commissione elettorale (centralo o locale) é quella del Fondo.
Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di amministrazione al momento della costituzione:

  • il Presidente della Commissione elettorale centrale è nominato dalla stessa Commissione a maggioranza dei suoi membri;
  • il Presidente della Commissione elettorale locale è nominato dalla stessa Commissione a maggioranza dei suoi membri.

Le funzioni di Segretario della Commissione elettorale sono svolte da un membro designato dal Presidente della stessa Commissione.
La Commissione elettorale delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione elettorale dura in carica per la durata delle operazioni di nomina dei Delegati dei Soci Beneficiari, fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla proclamazione degli eletti, salvo quanto stabilito nel paragrafo “Ricorsi contro la proclamazione degli eletti e conservazione dei documenti”.
I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati.
Le funzioni della Commissione elettorale sono quelle di organizzare le elezioni, vigilare sul loro svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Tra le funzioni della Commissione elettorale centrale, in particolare, rientrano le seguenti:

  1. la formazione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo, quest’ultimo anche suddiviso per Socio Aderente;
  2. con riferimento a ciascun Socio Aderente, stabilire il numero di Delegati dei Soci Beneficiari da eleggere e del numero dei Delegati dello stesso Socio Aderente da designare, nel rispetto del seguente limite:
    • n. 1 Delegato fino a 100 Soci Beneficiari;
    • n. 2 Delegati oltre 100 Soci Beneficiari;
    • n. 3 Delegati oltre 1000 Soci Beneficiari;
    • n. 4 Delegati oltre 5000 Soci Beneficiari;
  3. ricevere le liste elettorali e verificare la tempestività e l’ammissibilità delle stesse;
  4. attribuire alle liste elettorali ammesse un numero progressivo in base all’ordine di presentazione;
  5. redigere e approvare la procedura per il voto elettronico, nel rispetto dello statuto e nei limiti consentiti dalle dotazioni digitali del Fondo;
  6. dare indicazioni al Consiglio di Amministrazioni in merito alla predisposizione delle schede elettorali e all’esercizio del voto, anche elettronico;
  7. proporre al Consiglio di amministrazioni i componenti delle Commissioni elettorali locali, ossia di quelle costituite presso ciascun Socio Aderente;
  8. coordinare e sorvegliare le attività svolte dalle Commissioni elettorali costituite presso ciascun Socio Aderente;
  9. procedere alle operazioni di scrutinio ovvero sovrintendere alle operazioni di scrutinio svolte dalle Commissioni elettorali locali;
  10. redigere il verbale delle operazioni compiute;
  11. ricevere i verbali delle Commissioni elettorali locali e conservarli con i propri, salvaguardandone l’integrità e la provenienza;
  12. decidere in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci Beneficiari, anche con riferimento all’operato delle Commissioni elettorali locali.

Allo scopo di favorire la massima partecipazione dei Soci Beneficiari alle votazioni, presso la sede di ciascun Socio Aderente sono costituite dal Consiglio di amministrazione apposite Commissioni elettorali locali – di cui fa parte come osservatore anche un membro designato dal Socio Aderente – che provvedono a compiere le operazioni necessarie per l’elezione dei Delegati, così come regolato dalla Commissione elettorale centrale. Per i Soci Aderenti con più sedi sul territorio nazionale, è costituita una Commissione elettorale per Regione.

Concluse le operazioni di voto, ciascun Socio Aderente riceve dalla Commissione elettorale locale gli esiti e comunica per iscritto al Consiglio di Amministrazione e alla Commissione elettorale centrale i nominativi dei propri Delegati assieme a quelli ai Delegati dei Soci Beneficiari che operano a suo favore, entro 30 (trenta) giorni, rispettivamente, dalla designazione o dalla nomina.

Fino al raggiungimento del numero di 5.000 (cinquemila) Soci Beneficiari, il Consiglio di Amministrazione, con l’atto mediante il quale indice le elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei Delegati, può stabilire che la Commissione elettorale sia unica su tutto il territorio nazionale, sebbene con la costituzione di seggi presso ciascun Socio Aderente.

Fino al raggiungimento del numero di 1.000 (mille) Soci Beneficiari, il Consiglio di Amministrazione, con l’atto mediante il quale indice le elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei Delegati, può stabilire che le elezioni avvengano mediante consultazione scritta.

 

 

Formazione e presentazione delle liste elettorali

Possono presentare una lista di candidati Delegati almeno 5 (cinque) Soci Beneficiari con anzianità di iscrizione al Fondo di almeno 60 (sessanta) giorni alla data in cui sono indette le elezioni.

Nei casi di gruppi societari consorzi, reti d’impresa, reti di imprese e professionisti, associazioni/confederazioni sindacali, associazioni/confederazioni datoriali, datori di lavoro tra i quali intercorrono rapporti contrattuali non occasionali e associazioni, anche temporanee, di imprese, è consentita la presentazione della stessa lista di candidati per l’elezione dei Delegati dei Soci Beneficiari che operano a favore di diversi Soci Aderenti.

Le liste elettorali devono essere firmate dai Soci Beneficiari presentatori e contenere;

  • la denominazione della lista;
  • i nominativi dei candidati con i rispettivi dati anagrafici, inclusi il codice fiscale, la residenza nonché i recapiti telefonici e di posta elettronica;
  • la firma dei candidati, per accettazione della candidatura.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista elettorale e ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei Delegati da eleggere.

Qualora un candidato ritiri la propria candidatura o venga meno per qualsiasi causa, può essere sostituto dai presentatori della lista, fino al giorno precedente all’ammissione delle lista alla competizione elettorale.

I Soci Beneficiari possono presentare una sola lista elettorale e devono apporre la loro firma sulla stessa lista dinnanzi a un membro del Consiglio di amministrazione ovvero a un dirigente, funzionario o dipendente del Fondo, a tal fine delegato dal Presidente del Consiglio di amministrazione. E’ consentito adottare sistemi elettronici certificati di apposizione della firma dei Soci presentatori. Qualora lo stesso Socio sottoscriva più liste elettorali, quelle apposte sulle liste presentate successivamente alla prima sono annullate dalla Commissione elettorale centrale.

Le liste dei candidati delegati devono essere presentate alla Commissione elettorale centrale almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento delle elezioni accompagnate dagli eventuali simboli, in qualunque formato grafico e su supporto elettromagnetico. La stessa Commissione verifica l’ammissibilità delle liste e, se l’esito è positivo, attribuisce loro un numero progressivo in base all’ordine di presentazione, con riferimento a ciascun Socio Aderente.

Almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento delle elezioni, le liste dei candidati delegati dei Soci devono essere:

  • pubblicate sul sito internet del Fondo, nella sezione riservata alle elezioni;
  • esposte nelle bacheche sindacali presenti sui luoghi di lavoro.

 

Informazioni tramite il sito internet del Fondo

Sul sito internet del Fondo é istituita un’apposita sezione (pagina web), gestita dalla Commissione elettorale centrale con l’assistenza del personale del Fondo, contenente tutte le informazioni riguardanti le elezioni, l’accesso alla quale é riservato ai Soci.

 

 

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio devono iniziare subito dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro espletamento. Delle operazioni di scrutinio deve essere redatto verbale, in duplice copia, contenente:

  1. il numero degli elettori e quello dei votanti;
  2. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
  3. il numero delle schede bianche.

 

Attribuzione dei seggi e individuazione degli eletti

La Commissione elettorale centrale:

  • ricevute da tutti i Soci Aderenti le comunicazioni dei nominativi dei propri Delegati e dei Delegati dei Soci Beneficiari che operano a loro favore;
  • ricevuti dalle Commissioni elettorali locali i verbali delle operazioni elettorali;

esegue il controllo dei documenti ricevuti e, se l’esito è positivo, procede all’attribuzione dei seggi e all’individuazione degli eletti, nel complesso e con riferimento a ciascun Socio Aderente.

Qualora le Commissioni elettorali locali non siano costituite, nel rispetto del presente regolamento, la Commissione elettorale centrale esegue le suddette operazioni in base ai propri verbali e alle schede elettorali scrutinate.

In entrambi i casi, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi, mediante l’espressione della preferenza individuale.

In caso di espressione della preferenza individuale da parte dell’elettore in misura pari o inferiore a un terzo del totale dei voti validi, risulteranno eletti:

  1. per un terzo dei Delegati i candidati che avranno ottenuto in assoluto il maggior numero di voti validi;
  2. per due terzi dei Delegati i candidati appartenenti alle liste che avranno ottenuto in assoluto il maggior numero di voti validi.

Per l’assegnazione del numero di delegati a ciascuna lista, nel caso sub b), la Commissione elettorale procede nel seguente modo:

  • definisce il quorum;
  • ripartisce i posti da eleggere tra le liste;
  • individua i candidati delle liste che hanno conseguito l’elezione a delegato.

Per calcolare il quorum si divide il numero dei votanti (schede valide più schede bianche) per il numero di delegati da attribuire, senza effettuare arrotondamenti.

Per la ripartizione dei posti tra le liste, la Commissione elettorale procede a dividere i voti validi di ciascuna lista per il quorum, ottenendo il numero intero dei posti da attribuire più i resti. Se non sono attribuiti tutti i posti disponibili, in base ai numeri interi ottenuti dai quozienti, i residui posti sono assegnati in base ai migliori resti.

Per l’individuazione dei candidati di ciascuna lista si procede in ordine crescente assegnando i posti a ciascuna lista a partire dal primo candidato in lista.

La Commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti, entro 40 (quaranta) giorni dalla conclusione delle operazioni di voto mediante pubblicazione sul sito internet del Fondo, nell’apposita sezione riservata alle elezioni, e da affiggere nelle bacheche sindacali presenti sui luoghi di lavoro.

 

 

Ricorsi contro la proclamazione degli eletti e conservazione dei documenti

La Commissione elettorale centrale trasmette al Consiglio di Amministrazione del Fondo il verbale e la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 (cinque) giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

I presentatori delle liste dei candidati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale entro 5 (cinque) giorni dalla proclamazione dei risultati, mediante raccoman-data con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (pec). Detti ricorsi debbono essere definiti entro i 10 (dieci) giorni successivi alla loro proposizione, mediante decisione da comunicare ai ricorrenti con qualunque sistema che garantisca la data di ricevimento.

Ricevuta la decisione della Commissione elettorale i ricorrenti, nei successivi 3 (tre) giorni, possono chiederne il riesame al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (pec). Il riesame deve essere effettuato entro i 5 (cinque) successivi alla sua presentazione e comunicato ai proponenti (ricorrenti in riesame) con qualunque sistema che garantisca la data di ricevimento.

Esaurite le operazioni elettorali, la Commissione elettorale centrale entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione degli eletti, ovvero – in caso di ricorsi – dall’ultima decisione in merito ai ricorsi, consegna i propri verbali e le schede elettorali, anche quelle non utilizzate, al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta il compito di conservarli fino alla successiva elezione dei delegati dei Soci.

Con la suddetta consegna dei propri verbali al Consiglio di Amministrazione, la Commissione elettorale centrale si scioglie senza altre formalità e, contestualmente, si sciolgono le Commissioni elettorali locali.

Qualora il Consiglio di amministrazione dovesse rilevare gravi irregolarità nei verbali della Commissione elettorale, anche dopo il suo scioglimento, ne chiede conto ai suoi componenti.

 

 

Clausola generale

Le norme relative alla Commissione elettorale, ove non sia indicato diversamente, si applicano sia alla Commissione elettorale centrale sia a quella/e locale/i.

Tutti i termini indicati nel presente regolamento, si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo utile se coincidenti con la domenica o festività nazionali