Sommario
Regime fiscale dei contributi
Regime fiscale della fase d’accumulo
Regime fiscale dei trasferimenti
Regime fiscale delle prestazioni
Fiscalità dei montanti maturati dal 1° gennaio 2007
Prestazioni pensionistiche – sia in forma di rendita, sia di capitale
Prestazioni anticipate: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), riscatti e anticipazioni
Fiscalità dei montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006
Prestazioni pensionistiche in forma di rendita
Prestazioni pensionistiche in forma di capitale
Prestazioni anticipate
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Riscatti
Anticipazioni
Fiscalità sui montanti maturati sino al 31 dicembre 2000
Prestazioni pensionistiche in forma di rendita
Prestazioni in unica soluzione (pensionistiche, riscatti e anticipazioni)
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
1 - Regime fiscale dei contributi
I contributi versati ai fondi pensione sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro.
Ai fini del computo di tale importo concorrono:
I contributi versati dal lavoratore/dipendente e dal datore di lavoro, dovuti su base contrattuale ovvero in forma aggiuntiva;
I contributi versati dall’iscritto volontariamente;
Le somme versate dall’iscritto a titolo di reintegro di anticipazioni precedentemente percepite. Per la parte dell’importo reintegrato eccedente i 5.164,57 euro – e comunque relativa alla posizione maturata dal 2007 – è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta nei limiti della ritenuta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione e proporzionale all’importo reintegrato.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi in misura inferiore all’importo massimo deducibile nel quinquennio (5.164,57 * 5 = 25.822,85), è consentito, nei venti anni successivi al quinto, dedurre dal reddito complessivo contributi in misura superiore ai 5.164,57 euro.
Tale maggiore importo è pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l’incremento.
Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR annualmente destinato alla forma pensionistica complementare, in quanto all’atto del versamento al Fondo non è soggetto a tassazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 i premi di risultato di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160, e successive modificazioni, destinati quali contributi a previdenza complementare, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Tali premi non debbono quindi essere considerati nell’ambito dei contributi deducibili ex di cui all’art. 8 del D.Lgs. 252/2005; per disposizione normativa non sono neanche soggetti a tassazione all’atto della liquidazione sempreché comunicati al Fondo come appresso indicato.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’iscritto titolare della posizione comunica al Fondo:
1) Tramite apposito modulo o dichiarazione di contenuto equivalente, l’importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.
2) Tramite dichiarazione, l’importo dei premi di risultato corrisposti dall’azienda per effetto degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali e destinati al Fondo in qualità di contributi a previdenza complementare.
Gli importi di cui ai punti 1) e 2), correttamente dichiarati al Fondo, verranno esclusi dall’imponibile all’atto dell’erogazione delle prestazioni.
2 – Regime fiscale della fase d’accumulo
Sui rendimenti della gestione, i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (L. 190 del 23/12/2014) che si applica annualmente sul risultato maturato in ciascun periodo d’imposta, al netto dei costi di gestione.
Fino al 2013 l’aliquota di imposizione del risultato di gestione è stata pari all’11%.%.
Per il solo anno 2014 e relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso dello stesso anno, l’aliquota di imposizione del risultato di gestione è stata pari all’11,50%, così come disposto dall’art. 4, comma 6-ter del DL 24 aprile 2014, n. 66.
Ai fini della determinazione della base imponibile, i redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono nella misura del 62,50%, ossia in relazione al rapporto tra l’aliquota propria dei titoli di stato del 12,50% e quella del 20%. In altri termini, i rendimenti derivanti dai citati titoli pubblici sono imposti per il 12,50%.
Dal 1° gennaio 2017 sono esenti dall’imposta sostitutiva del 20% i redditi, fino al 5% dell’attivo patrimoniale relativo all’esercizio precedente, relativi ad investimenti in:
a) Azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, o in Paesi membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
b) Quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato italiano o in Paesi membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a)
Per poter usufruire dell’esenzione fiscale gli strumenti finanziari oggetto di tali investimenti devono essere detenuti per almeno cinque anni.
Qualora in un periodo d’imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo può essere computato in diminuzione del risultato positivo della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza oppure utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato positivo di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo.
3 – Regime fiscale dei trasferimenti
Le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali – a favore di forme pensionistiche complementari regolate dal D.Lgs. 252/2005 sono esenti da onere fiscale, fermo restando l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell’anno in corso.
ATTENZIONE: per i soli “vecchi iscritti” (coloro che si sono iscritti alla previdenza complementare entro il 27 aprile 1993) in caso di trasferimento, sui rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000, si applica la ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 12,50%.
Tale imposta è di competenza della Società che gestisce i contributi.
4 – Regime fiscale delle prestazioni
Premessa: il regime fiscale della previdenza complementare, in particolare quello delle prestazioni, ha subito, negli anni, numerose modifiche.
Viene illustrata per prima la fiscalità vigente dal 1° gennaio 2007 (c.d.M3), di particolare interesse per coloro che si affacciano oggi alla previdenza complementare.
A seguire vengono comunque illustrate le regole fiscali pro tempore vigenti riguardanti i montanti accumulati prima di tale data, distintamente per il periodo 2001- 2006 (c.d.M2) e per quello ante 2001(c.d.M1).
La fiscalità può, per alcuni aspetti, essere diversa tra coloro che si sono iscritti alla previdenza complementare dal 28 aprile 1993 (di seguito “nuovi iscritti”) e coloro che vi hanno acceduto precedentemente (di seguito “vecchi iscritti”); in questi casi viene data evidenza delle differenze.
ATTENZIONE: il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Le prestazioni possono essere liquidate a favore dei “nuovi iscritti” in forma di capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro).
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la posizione può essere erogata interamente in capitale.
I “vecchi iscritti” continuano a poter beneficiare dell’intera posizione in capitale, con importanti differenze nel regime fiscale illustrate dettagliatamente nel paragrafo alla fine del presente documento “L’INTERO CAPITALE PER I VECCHI ISCRITTI”, a cui si rimanda.
4.1 - Fiscalità dei montanti maturati dal 1° gennaio 2007 (c.d.M3)
Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; è quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti, dai rendimenti già tassati e dal credito d’imposta del 9% relativo all’ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.
Non concorrono inoltre a formare l’imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160.
(Vedi regime fiscale della fase di accumulo).
4.1.1 - Prestazioni pensionistiche - sia in forma di rendita, sia di capitale
Alla parte imponibile – quella, come già detto, derivante dai contributi annualmente dedotti – si applica una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, che si riduce di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno intero di partecipazione successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al 01.01.2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15), con una riduzione massima di 6 punti percentuali.
L’aliquota applicata scende pertanto al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.
Nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione si tiene conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.
ATTENZIONE: vedere eccezioni nel successivo paragrafo “L’INTERO CAPITALE PER I VECCHI ISCRITTI”.
Solo per la rendita, si evidenzia che sull’incremento annuale derivante dalla rivalutazione, le Compagnie di Assicurazione applicano l’imposta sostitutiva:
Del 12,50% sugli incrementi maturati sino a tutto il 2011;
- Di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);
- Di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 26% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 1°.7.2014 (D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014).
4.1.2 - Prestazioni anticipate: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), Riscatti e Anticipazioni
Alla parte imponibile – quella, come già detto, derivante dai contributi annualmente dedotti – si applica una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% (che si riduce come descritto per le prestazioni pensionistiche) nei casi di:
- R.I.T.A. – Rendita integrativa temporanea anticipata;
- Anticipazioni richieste dall’iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- Riscatto Parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi;
- Riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- Riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa del decesso dell’iscritto.In tutte le altre fattispecie di riscatto o anticipazione si applica una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%, ivi compreso il riscatto da parte dei pensionati con meno di 5 anni di partecipazione al Fondo.
4.2 - Fiscalità dei montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006
Anche in questo caso, le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; è quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti e dai rendimenti già tassati.
4.2.1 - Prestazioni pensionistiche in forma di rendita
La parte imponibile, come sopra individuata, è soggetta a tassazione progressiva IRPEF.
La tassazione applicata dal Fondo sarà oggetto, salvo casi particolari, di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove il lavoratore/dipendente abbia percepito altri redditi, diversi da quelli pensionistici.
Qualora i redditi imponibili dell’iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d’imposta tramite le informazioni fornite loro dal “Casellario dei pensionati” istituito presso l’INPS.
Inoltre, sull’incremento annuale derivante dalla rivalutazione le Compagnie di Assicurazione applicano l’imposta sostitutiva:
- Del 12,50% sugli incrementi maturati sino a tutto il 2011;
- Di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);
- Di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 26% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 01.07.2014 (D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014). Su tali prestazioni spetta un bonus fiscale sotto forma di credito di imposta di 960 euro annui, corrispondenti a 80 euro mensili, ricorrendone i requisiti.
4.2.2 - Prestazioni pensionistiche in forma di capitale
La parte imponibile, come definita al paragrafo 4.2, è soggetta a tassazione separata IRPEF. Si applica un’aliquota auto calcolata dal Fondo la cui determinazione è differenziata tra vecchi e nuovi iscritti. Per i primi si considera la parte imponibile e l’anzianità ricadenti nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2006 (o alla cessazione se precedente).
Per i nuovi iscritti, in aggiunta a quanto sopra, si considera anche la parte imponibile definita al successivo paragrafo 4.3.2 e l’anzianità dall’adesione al 31 dicembre 2000.
4.2.3 - Prestazioni anticipate
4.2.3.1 – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)
La parte imponibile, come sopra individuata, è soggetta a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% (che si riduce come descritto per le prestazioni pensionistiche).
4.2.3.2 – Riscatti
La parte imponibile, come sopra individuata, è soggetta a tassazione progressiva IRPEF salvo il caso di riscatto per:
- Riscatto parziale in caso di esodo incentivato in base all’art. 4 della L. 92/2012;
- cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. fallimento della società);
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
In tali fattispecie, la fiscalità coincide con quella sopra indicata per le prestazioni pensionistiche in capitale.
Su tali prestazioni spetta un bonus fiscale sotto forma di credito di imposta di 960 euro annui, corrispondenti a 80 euro mensili, ricorrendone i requisiti.
4.2.3.3 – Anticipazioni
Per i “nuovi iscritti”, la parte imponibile è quella definita al paragrafo 4.2 mentre per i “vecchi iscritti” si aggiungono, di norma, i rendimenti.
Le somme sono soggette a tassazione separata IRPEF con applicazione dell’aliquota auto calcolata dal Fondo come definita al paragrafo 4.2.2.
La fiscalità delle anticipazioni è oggetto di conguaglio in sede di prestazione definitiva.
ATTENZIONE: vedere eccezioni nel successivo paragrafo “L’INTERO CAPITALE PER I VECCHI ISCRITTI”.
4.3 – Fiscalità sui montanti maturati sino al 31 dicembre 2000
Anche in questo caso, le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
L’imponibile è diverso in base al tipo di prestazione e tra “vecchi” e “nuovi” iscritti.
4.3.1 – Prestazioni pensionistiche in forma di rendita
L’ammontare annuo della rendita è imponibile, a tassazione progressiva IRPEF, all’87,50%.
La tassazione applicata dal Fondo sarà oggetto di conguaglio, salvo casi particolari, in sede di dichiarazione dei redditi, laddove il lavoratore/dipendente abbia percepito altri redditi, diversi da quelli pensionistici.
Qualora i redditi imponibili dell’iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d’imposta tramite le informazioni fornite loro dal “Casellario dei pensionati” istituito presso l’INPS.
Inoltre, sull’incremento annuale derivante dalla rivalutazione le Compagnie di Assicurazione applicano l’imposta sostitutiva:
- Del 12,50% sugli incrementi maturati sino a tutto il 2011;
- Di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);
- Di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 26% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 1°.7.2014 (D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014).
4.3.2 - Prestazioni in unica soluzione (pensionistiche, riscatti e anticipazioni)
Nuovi iscritti
È imponibile l’intero capitale erogato al netto dei contributi a carico del lavoratore/dipendente che non eccedano il 4% della retribuzione annua e della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo; viene assoggettato a tassazione separata con la stessa aliquota autocalcolata dal Fondo per i montanti maturati dal 2001 al 2006.
Vecchi Iscritti
Distintamente per ciascun rapporto di lavoro che ha dato luogo a contribuzione al Fondo, sull’importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non ecceda il 4% della retribuzione annua, grava l’aliquota utilizzata dal datore di lavoro sul TFR.
Sui rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000, in comparti assicurativi ovvero derivanti da investimenti sui mercati finanziari, si applica la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50%; i suddetti rendimenti sono esenti da imposta in caso di prestazioni erogate per invalidità e decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione.
4.3.3 – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)
L’imponibile è diverso tra “nuovi” e “vecchi” iscritti:
Nuovi Iscritti
è imponibile l’intero capitale erogato al netto dei contributi a carico del lavoratore/dipendente che non eccedano il 4% della retribuzione annua e della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo;
Vecchi Iscritti
è imponibile l’intero capitale erogato al netto dei contributi a carico del lavoratore/dipendente che non eccedano il 4% della retribuzione annua e dei rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000, in comparti assicurativi, ai quali si applica la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50%.
Sull’imponibile così determinato si applica la ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% (che si riduce come descritto per le prestazioni pensionistiche).
L’INTERO CAPITALE PER I VECCHI ISCRITTI
Come già detto, le prestazioni pensionistiche dei Fondi Pensione possono essere erogate in capitale al massimo per il 50%; il restante 50% è necessariamente erogabile in rendita.
I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l’intera prestazione in capitale.
Su quanto maturato dal 01.01.2007 si applica però la meno favorevole fiscalità (che prevede, in particolari fattispecie, la tassazione IRPEF su rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva) in vigore fino al 31.12.2006 (art. 23 del D. Lgs. 252/2005).
A seguito di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, i “vecchi iscritti” possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 01.012007 (art.11delD.Lgs.252/2005), facendone espressa richiesta al Fondo Pensione.
L’esercizio di tale opzione comporta l’obbligo di percepire la prestazione, maturata dal 01.01.2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dal 01.01.2007, convertito in rendita, sia maggiore del 50% dell’assegno sociale.
Il Fondo provvede a verificare se sussiste tale obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, ne informa l’iscritto per consentirgli di valutare ulteriori opzioni.
La scelta, da parte dei “vecchi iscritti”, per la fiscalità più favorevole comporta anche l’esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta.